Fondo di Garanzia per Pmi: i requisiti
Continuando il discorso sul credito delle Pmi, avviato con il recente articolo “moratoria sul credito delle Pmi”, proponiamo i requisiti per l’accesso ai finanziamenti ed affidamenti controgarantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.
Legge 23 dicembre 1996 n.662: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e consorzi.
1) Soggetti beneficiari finali del fondo di garanzia:
Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, escluse le imprese artigiane, economicamente e finanziariamente sane: si ritengono economicamente e finanziariamente sane le pmi qualora venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo. (Fondamentali restano i valori degli indici di redditività:ROE e ROI in primo piano, poi ROS. Con l’introduzione di Basilea II di elevata importanza è il rating aziendale)
2) I soggetti beneficiari devono operare nei seguenti settori ISTAT:
- A - Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia)
- B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia)
- C - Estrazione di minerali
- D - Attività manifatturiere
- E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
- F - Costruzioni
- G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni
personali e per la casa
- H - Alberghi e ristoranti
- I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed
imprenditoriali
- M - Istruzione
- N - Sanità e altri servizi sociali
- O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.
3) Le operazioni, concesse a fronte degli investimenti, ammesse all’intervento del Fondo di garanzia sono:
A. finanziamenti a medio-lungo termine, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni;
B. prestiti partecipativi, ossia finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata;
C. partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa;
D. altre operazioni: qualsiasi operazione finanziaria diversa dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all’attività d’impresa, compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento (questi ultimi non sono ammessi nel caso di garanzia diretta); tali operazioni sono ammissibili nei limiti della regola de minimis; sono quindi escluse le operazioni effettuate a beneficio di soggetti operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
E. finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi della legge 77/04 (i crediti devono essere riferiti ai sei mesi precedenti all’ammissione all’amministrazione straordinaria)
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