Fondo di Garanzia per Pmi: i requisiti

Postato in: News |

Continuando il discorso sul credito delle Pmi, avviato con il recente articolo “moratoria sul credito delle Pmi”, proponiamo i requisiti per l’accesso ai finanziamenti ed affidamenti controgarantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

Legge 23 dicembre 1996 n.662: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e consorzi.

1) Soggetti beneficiari finali del fondo di garanzia:

Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, escluse le imprese artigiane, economicamente e finanziariamente sane: si ritengono economicamente e finanziariamente sane le pmi qualora venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo. (Fondamentali restano i valori degli indici di redditività:ROE e ROI in primo piano, poi ROS. Con l’introduzione di Basilea II di elevata importanza è il rating aziendale)

2) I soggetti beneficiari devono operare nei seguenti settori ISTAT:

- A - Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia)

- B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia)

- C - Estrazione di minerali

- D - Attività manifatturiere

- E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua

- F - Costruzioni

- G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni
personali e per la casa

- H - Alberghi e ristoranti

- I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

- K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed
imprenditoriali

- M - Istruzione

- N - Sanità e altri servizi sociali

- O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

3) Le operazioni, concesse a fronte degli investimenti, ammesse all’intervento del Fondo di garanzia sono:

A. finanziamenti a medio-lungo termine, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni;

B. prestiti partecipativi, ossia finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata;

C. partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa;

D. altre operazioni: qualsiasi operazione finanziaria diversa dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all’attività d’impresa, compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento (questi ultimi non sono ammessi nel caso di garanzia diretta); tali operazioni sono ammissibili nei limiti della regola de minimis; sono quindi escluse le operazioni effettuate a beneficio di soggetti operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
E. finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi della legge 77/04 (i crediti devono essere riferiti ai sei mesi precedenti all’ammissione all’amministrazione straordinaria)

Commenta l’articolo!

Ti è piaciuto l’articolo?
Allora ti potrebbe interessare il servizio:
Analisi di bilancio e rating aziendali.
Ti piacerebbe essere aggiornato GRATIS su news di questo genere? Iscriviti alla newsletter e avrai solo aggiornamenti di qualità insieme ai regali che ti proponiamo qui sotto:

regali-borsa-bilancio.gif

 

Newsletter
  1. Iscriviti gratis ed avrai solo aggiornamenti di qualità per la tua Azienda.
  2. (obbligatorio)
  3. (obbligatorio)
  4. Cliccando sul tasto verde dichiaro di aver letto e accettato la politica di privacy e di ricevere info sui vostri prodotti.
    NON riceverai MAI Spam e potrai Cancellarti in qualunque momento con 1 Semplice Click!

Moratoria sul credito delle Pmi

Postato in: News |

PREMESSA

Il 3 agosto scorso è stato firmato dal Ministero dell’Economia, dall’ABI e dalle associazioni imprenditoriali l’Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario.

L’Avviso è un importante risultato, frutto di un ampio confronto tra le parti interessate, dal quale sono scaturite soluzioni che certamente non risolvono i gravi problemi causati dalla crisi economica e finanziaria, ma che sono in grado di dare sollievo immediato a molte PMI in termini di maggiore liquidità.

Obiettivo dell’Avviso è favorire la liquidità delle imprese attraverso il rinvio – per un periodo limitato di tempo – del rimborso dei debiti al sistema bancario e promuovere la loro patrimonializzazione.

IMPRESE AMMISSIBILI

Possono beneficiare delle misure di seguito descritte:

- le piccole e medie imprese – come definite dalla normativa comunitaria - con una situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee;

- in particolare, le imprese “in bonis” alla data del 30 settembre 2008 e che, al momento della richiesta di una delle operazioni previste, non abbiano posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.

OPERAZIONI

L’Avviso definisce misure per la sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutui), operazioni di leasing e crediti a breve termine in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’Avviso), con l’esclusione di finanziamenti e operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.

In particolare, sono previste operazioni di:

- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui;

- sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;

- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili (es.: anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero; non sono compresi i finanziamenti all’importazione e le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti).

Le operazioni di cui sopra si attuano nel rispetto delle seguenti modalità:

- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;

- il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d’anno;

- il rimborso delle rate sospese avviene al termine del periodo di ammortamento - che dunque viene allungato per un periodo pari a quello della sospensione – con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;

- durante il periodo di sospensione la quota interessi viene corrisposta alle scadenze originarie;

- nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto;

- in presenza di garanzie saranno adottate, se necessarie, le azioni utili all’attuazione dell’Avviso.

CONDIZIONI

Le operazioni descritte non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

Inoltre, non sono applicabili commissioni e spese di istruttoria e l’impresa è tenuta solo a rimborsare eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione, di cui dovrà essere fornita adeguata evidenza.

Un aspetto importante da segnalare è che le operazioni vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE

Le banche deliberano sulla ammissibilità della sospensione dopo aver valutato la capacità dell’impresa di assicurare la continuità aziendale.

Unico impegno delle imprese sarà quello di comunicare le eventuali informazioni richieste dalla banca, che sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni richieste.

Una sorta di automatismo è stato introdotto per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti: per queste imprese la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che ha aderito all’Avviso.

SOSTEGNO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE

Sono stati previsti meccanismi di sostegno per le imprese che realizzino aumenti di capitale: le banche si impegnano a definire appositi finanziamenti per importi almeno pari ad un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

MONITORAGGIO

Entro la metà di settembre, i firmatari dell’Avviso definiranno un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse.

Il monitoraggio consentirà di individuare eventuali modifiche e integrazioni da apportare all’Avviso.

Per favorire la realizzazione dell’Avviso, il Ministero dell’economia e delle finanze si impegna a identificare meccanismi a sostegno del sistema creditizio sulle operazioni attivate a partire dalla data della firma dell’Avviso comune.

L’adesione all’Avviso da parte delle banche è da effettuarsi su base volontaria: l’ABI si impegna a promuoverla presso i propri associati e a darne adeguata informativa.

OPERATIVITÀ DELL’AVVISO

L’Avviso è entrato in vigore il 3 agosto 2009 ed è valido per le operazioni quali quelle descritte o con caratteristiche migliorative per il cliente della banca.

Le banche che comunicano all’ABI di aderire all’Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione.

Le imprese interessate potranno presentare la domanda di attivazione delle operazioni descritte fino al 30 giugno 2010.

BANCHE ADERENTI

Nel sito dell’Associazione Bancaria Italiana www.abi.it è stata costituita un’apposita sezione “Avviso comune – Sospensione debiti PMI” in cui è possibile consultare tutta la documentazione di riferimento e dove è stato inserito anche un primo elenco di banche aderenti, elenco che poi sarà periodicamente aggiornato.

Commenta l’articolo!

Ti è piaciuto l’articolo?
Allora ti potrebbe interessare il servizio:
Piano Industriale.
Ti piacerebbe essere aggiornato GRATIS su news di questo genere? Iscriviti alla newsletter e avrai solo aggiornamenti di qualità insieme ai regali che ti proponiamo qui sotto:

regali-borsa-bilancio.gif

 

Newsletter
  1. Iscriviti gratis ed avrai solo aggiornamenti di qualità per la tua Azienda.
  2. (obbligatorio)
  3. (obbligatorio)
  4. Cliccando sul tasto verde dichiaro di aver letto e accettato la politica di privacy e di ricevere info sui vostri prodotti.
    NON riceverai MAI Spam e potrai Cancellarti in qualunque momento con 1 Semplice Click!

Attenzione al redditometro del 2009

Postato in: Controllo aziendale |

logo Agenzia EntrateRiproponiamo la circolare informativa con la quale l’Agenzia delle Entrate ha delineato il piano dei controlli fiscali per il 2009, con la C.M. n.13/E/09, prevedendo novità in materia di selezione dei contribuenti e di contrasto all’evasione fiscale.
Emessa ad aprile, la circolare non ha ricevuto la giusta considerazione, pertanto ne proponiamo un sunto.
Sostanzialmente, con la C.M. n.13/E, l’Agenzia si pone il duplice obiettivo di:

  • Focalizzare distintamente l’azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti;
  • e adottare metodologie d’intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.



L’azione dell’amministrazione finanziaria sarà rivolta :

  • al tutoraggio grandi imprese;
  • al controllo di medie imprese;
  • agli studi di settore;
  • alle indagini finanziarie per i lavoratori autonomi;
  • al redditometro delle persone fisiche;
  • alla lotta alle frodi sull’Iva

Per i lavoratori autonomi, si prevede un incremento nell’utilizzo delle indagini finanziarie, rese più efficaci con l’attivazione dell’Anagrafe dei rapporti/operazioni finanziarie, in grado di ricostruire velocemente l’effettiva dimensione della capacità contributiva del contribuente.
Qualora emergano indizi di abusi rilevanti l’attività istruttoria dovrà comunque sempre essere integrata con ulteriori verifiche approfondite.
Per le persone fisiche, il piano dell’Amministrazione Finanziaria consiste nelle seguenti linee di azione:

  • piano di controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi, ex art.36-ter del DPR n.600/73: calibrato sui più rilevanti rischi di esposizione di deduzioni dal reddito complessivo e/o di crediti o detrazioni d’imposta non spettanti;
  • piano di accertamenti parziali c.d. “automatizzati”: in materia di imposte sui redditi (redditi lavoro dipendente, redditi di fabbricati, redditi di capitale), ad alta potenzialità di recupero della “micro-evasione”;
  • piano straordinario di accertamenti con metodo c.d. “sintetico” del reddito: in tale obiettivo andranno utilizzati sia gli indici e coefficienti presuntivi di reddito (elenchi dei
    soggetti possessori di beni di lusso in forza di
    contratti di leasing, auto di lusso e incrementi
    patrimoniali), sia gli ulteriori elementi di spesa e di investimento indicativi di capacità contributiva comunque acquisibili. Nella selezione dovrà essere data priorità alle posizioni per le quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi o non risulta alcun debito d’imposta in quella presentata;
  • controllo sistematico delle posizioni a rischio di trasferimento fittizio all’estero della residenza a fini di evasione fiscale: l’Agenzia sottolinea, al riguardo, la necessità di monitorare (ex art.83, co.16 e 17 del D.L. n.112/08) i soggetti interessati da trasferimenti in Paesi esteri, in particolare verso quelli a fiscalità privilegiata

Comportamenti di spesa rilevanti e incoerenti rispetto alle fonti di reddito dichiarato potrebbero legittimare il sospetto di una ben maggiore capacità contributiva e fornire una degna giustificazione per un accertamento

Commenta l’articolo!

Ti è piaciuto l’articolo?
Allora ti potrebbe interessare il servizio:
Analisi di Bilancio e Rating Aziendali.
Ti piacerebbe essere aggiornato GRATIS su news di questo genere? Iscriviti alla newsletter e avrai solo aggiornamenti di qualità insieme ai regali che ti proponiamo qui sotto:

regali-borsa-bilancio.gif

 

Newsletter
  1. Iscriviti gratis ed avrai solo aggiornamenti di qualità per la tua Azienda.
  2. (obbligatorio)
  3. (obbligatorio)
  4. Cliccando sul tasto verde dichiaro di aver letto e accettato la politica di privacy e di ricevere info sui vostri prodotti.
    NON riceverai MAI Spam e potrai Cancellarti in qualunque momento con 1 Semplice Click!